Art. 17.
(Permesso di soggiorno per ricerca di lavoro).

      1. Il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro può essere rilasciato soltanto ai titolari di un visto per ricerca di lavoro. Salvi i casi espressamente previsti dalla presente legge, non è consentita la conversione di un altro titolo di soggiorno in permesso per ricerca di lavoro.
      2. Il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro ha la durata di un anno e non è rinnovabile. Alla scadenza, esso può essere convertito in un altro permesso di soggiorno, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla presente legge per il permesso richiesto.
      3. Le disponibilità finanziarie, relative a quattro mensilità dell'assegno sociale come definito per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda del visto, esibite dal cittadino e dalla cittadina stranieri ai fini del rilascio del visto per ricerca di lavoro sono fruibili dalla persona interessata nel periodo di ricerca di

 

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lavoro. La quinta mensilità è trattenuta a titolo di garanzia ed è restituita all'atto della conversione del permesso di soggiorno. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53 disciplina le modalità per la fruizione delle quattro mensilità e per il deposito della quinta mensilità.