1. Il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro può essere rilasciato soltanto ai titolari di un visto per ricerca di lavoro. Salvi i casi espressamente previsti dalla presente legge, non è consentita la conversione di un altro titolo di soggiorno in permesso per ricerca di lavoro.
2. Il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro ha la durata di un anno e non è rinnovabile. Alla scadenza, esso può essere convertito in un altro permesso di soggiorno, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla presente legge per il permesso richiesto.
3. Le disponibilità finanziarie, relative a quattro mensilità dell'assegno sociale come definito per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda del visto, esibite dal cittadino e dalla cittadina stranieri ai fini del rilascio del visto per ricerca di lavoro sono fruibili dalla persona interessata nel periodo di ricerca di